La “nuova” fattispecie di autoriciclaggio
L’Autoriciclaggio e le operazioni tracciabili. E’ notizia di questi giorni, il caso di due professionisti che hanno realizzato un macchinoso trasferimento di quote di una Società in fallimento. Dapprima assegnando una partecipazione della Società ad un “altro” soggetto al valore di soli 237.000 euro. Cifra nettamente inferiore a quella ritenuta essere quella di mercato (1.500.000 euro). Valore pagato poi dal “povero” soggetto terzo, al quale i familiari dei professionisti – che avevano nel frattempo ottenuto dal complice la partecipazione in maniera fittizia – lo hanno venduto.
Da qui la contestazione della fattispecie di autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.
Per questo ingarbugliato passaggio di quote, i soggetti sono stati condannati all’interdizione del divieto dell’esercizio della professione per 1 anno.
Ma chi commette autoriciclaggio?
Come da codice penale, l’autoriciclaggio si verifica quando:
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, un soggetto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa
Si ricorda che il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 Novembre elimina la precisazione “non colposo”, facendo rientrare tra i reati presupposto anche i delitti colposi e le contravvenzioni – leggi il nostro articolo –
Perché il caso specifico è collegabile all’autoriciclaggio?
Perché il reato di autoriciclaggio si configura nel momento in cui si determina una condotta dissimulatoria. Cioè quando, dopo il compimento del reato presupposto, il profitto illecito è intestato e reinvestito da un terzo in attività economiche, finanziarie e speculative. Secondo i due professionisti però la cessione quote non era stata eseguita con l’intenzione di “dissimulare” la provenienza del beni ma solo di beneficiare della relativa plusvalenza.
La Corte di cassazione
Nel testo della sentenza n. 45397 del 9 dicembre 2021 si è pronunciata in rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che i professionisti abbiano interferito illecitamente nell’ambito della procedura fallimentare. Ostacolando il regolare processo di vendita delle quote della società.
Nasce così una nuova fattispecie di reato di Autoriciclaggio.
Perché, così come ha definito la Cassazione con sentenza n. 45397, il reato di autoriciclaggio si configura anche nel momento in cui la titolarità del profitto cambia a seguito di un’ operazione tracciabile. Così come avvenuto nel caso di specie.