Ampliati i reati presupposto. Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 Novembre, modifica e amplia la fattispecie dei reati presupposto. Un provvedimento che allarga notevolmente il campo di operatività su tali fattispecie.

Ecco le novità, punto per punto.

Ricettazione

Come da codice penale, per ricettazione si intende:” chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista , riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle ricevere, acquistare o occultare”. Ricettazione: reato comune. Reato che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente del reato presupposto.

Nel decreto si amplia la fattispecie dei reati presupposto, correlati al reato di ricettazione. Se prima, per reati presupposto si intendeva un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa – escludendo le contravvenzioni – oggi il decreto legislativo parla di reati in generale. In sostanza, le contravvenzioni vengono considerate alla stregua dei delitti di natura colposa e dolosa. Con il decreto, resta invariata la prassi  per la quale il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto, che non richiede accertamento con sentenza passata in giudicato. E’ sufficiente che il reato risulti agli atti.

Riciclaggio

Come da codice penale, per riciclaggio si intende:”la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero il compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Riciclaggio: reato comune. Reato che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente del reato presupposto

Prima, presupposto necessario del reato di riciclaggio, era la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia compiuto nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si trattava di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, né le contravvenzioni né i delitti colposi. Con il nuovo decreto rientrano nei reati presupposto anche delitti colposi e le contravvenzioni.

Autoriciclaggio

Come da codice penale, l’autoriciclaggio si verifica quando:”avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, un soggetto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.”. Riciclaggio: reato proprio. Reato che può essere commesso solamente dall’autore del reato presupposto o dal concorrente del medesimo. Anche in questo caso, il nuovo decreto legislativo elimina la precisazione “non colposo”, facendo rientrare tra i reati presupposto anche i delitti colposi e le contravvenzioni. Considerando l’ampliamento della rilevanza penale, è però stata mitigata la pena – pena ridotta –  per i casi in cui i beni, il denaro o le utilità provengano da una contravvenzione.

Le pene nel dettaglio

  • Ricettazione:  pena ridotta per i casi in cui il denaro, i beni o le utilità provengono da una contravvenzione. Reclusione da uno a quattro anni e la multa da 300 a 6.000€. La pena aumenta se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, così come già previsto nelle ipotesi di riciclaggio.
  • Riciclaggio: reclusione da due a sei anni e la multa da 2.500 a 12.500€ per il riciclaggio e il reimpiego.
  • Autoriciclaggio: Reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500€  Sempre in tema di autoriciclaggio, il decreto modifica il secondo comma dell’art. 648ter.1. Il Decreto parla di “pena diminuita” nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Una modifica che permetterà maggior discrezionalità agli organi giudicanti.

Associazione mafiosa

Associazione mafiosa, quando è reato presupposto all’autoriciclaggio. Anche sul terzo comma del Decreto viene fatto riferimento esplicito ai reati presupposto con riferimento ad associazione mafiosa. La pena non cambia – reclusione da due a otto anni e multa da 5.000 a 25.000€ –

Ricettazione in ambito professionale

Aumenta la pena se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Nei casi di ricettazione, quando il fatto è di particolare tenuità, è prevista una pena ridotta. reclusione fino a sei anni e multa  fino a 1.ooo€ in caso di denaro o cose provenienti da delitto. Reclusione fino a tre anno e multa fino a 800€ n caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Sempre nelle ipotesi di particolare tenuità, viene esclusa la confisca del denaro o delle cose oggetto di ricettazione

Conclusioni

Il Decreto del 4 Novembre è la risposta di una esplicita richiesta dell’Unione Europea – UE 2018/1673 – che ha invitato gli Stati membri a predisporre misure di natura penale più rigorose, per punire e per prevenire gli illeciti connessi al riutilizzo di denaro o beni provenienti da attività criminose. Un Decreto che segue rigorosamente la linea di maggior severità tracciata dall’Europa. Anzi, ne enfatizza la fermezza.

 

 

 

Jaera team

Jaera team

Jaera S.r.l. si occupa di consulenza aziendale in ottica compliance e di nomina di specifiche funzioni aziendali, di consulenza in informatica e formazione.