• Per D.Lgs Whistleblowing 24/2023, il 15 Luglio rappresenta il primo di due step attuativi del D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24. figlio della direttiva Ue 2019/1937. La direttiva introduceva un meccanismo di segnalazione degli illeciti nella PA e Aziende private. Entrando nel dettaglio, dalla data sopra indicata, tutte le aziende private con almeno 250 dipendenti dovranno munirsi di canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza del segnalante. Nel contesto del nuovo decreto, il segnalante, potrà servirsi di una nuova figura, quella del “Facilitatore”, che lo assiste nel processo di segnalazione.

Secondo Step del Decreto

Il decreto, come detto, ha due scadenze di attuazione. In data 17 Dicembre 2023, le stesse regole applicate alle aziende che si dovranno adeguare dal 15 Luglio, verranno applicate anche a tutte le aziende private con almeno 50 dipendenti e fino ad un massimo di 249.

Il Facilitatore

Troviamo la figura del “Facilitatore” all’interno del Decreto nell’art.2. che nero su bianco la definisce:

Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata

Illeciti

Possono essere segnalati tutti quei “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” che rientrano nei seguenti macrogruppi:

  • Le condotte illecite di cui al D.Lgs. 231/2001 nn. 3), 4), 5) e 6) o violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione;
  • Gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Illeciti relativi ai settori:
    • Appalti pubblici;
    • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    • Sicurezza e conformità dei prodotti;
    • Sicurezza dei trasporti;
    • Tutela dell’ambiente;
    • Radioprotezione e sicurezza nucleare;
    • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
    • Protezione dei consumatori;
    • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
    • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

 

231 e Whistleblowing

Nel D.Lgs Whistleblowing 24/2023, alla luce dell’elenco di reati presupposto 231/2001, è importante mettere in evidenza lo stretto legame tra MOGC e meccanismi di Whistleblowing. Infatti, un idoneo MOGC, non può prescindere dall’attivazione di un canale dedicato alle segnalazioni. Pertanto, tutte le realtà già dotate di un MOGC, dovranno adattarsi alle nuove disposizioni. Le realtà dovranno informare collaboratori e dipendenti, alla luce delle novità previste dal decreto.

Nuovi canali di segnalazione

Già la direttiva europea (consultabile al seguente link) stressava l’importanza della riservatezza. Le segnalazioni devono avvenire tramite dei canali che garantiscano al segnalante, alle persone citate e menzionate, assoluta riservatezza. Lo  stesso trattamento va messo in atto anche in relazione a contenuti e documentazioni legati alla segnalazione. In questi casi, si prevede un canale interno all’azienda gestito da persone o uffici interni autonomi dedicati e personale altamente formato.

Forma delle segnalazioni

La segnalazione può essere effettuata tramite forma scritta, forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, oppure mediante un incontro diretto con chi si occupa del canale di segnalazione stesso.

Vediamo quali novità vengono introdotte dal decreto dello scorso marzo:

  • Canale di segnalazione interno (Art.4 del decreto): canale aziendale, affidato a una persona o ufficio autonomo dedicato e con personale specificamente formato, oppure affidato ad un soggetto esterno anch’esso autonomo e formato.
  • Canale di segnalazione esterno (Art.5 del decreto): il segnalante non ha come unica alternativa quella di segnalare tramite canali aziendali ma potrà effettuare segnalazione tramite i canali attivati dalla PA (ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) se ricorre una delle seguenti condizioni:
  • se all’interno dell’azienda non è previsto un canale obbligatorio di segnalazione per legge o, anche se previsto, non è attivo o anche se attivo non è conforme alla normativa (per esempio non garantisce la riservatezza);

  • se ha effettuato precedentemente una segnalazione presso canali interni e a questa non è stato dato seguito;

  • se ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione non avrebbe riscontro o possa determinare il rischio di ritorsione (pensiamo ad esempio che chi gestisce le segnalazioni è proprio colui che devo segnalare)

  • se ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica (Art.15 del decreto): quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere  che la sua segnalazione possa non essere presa in considerazione, avere un esito negativo, o generare pericoli di ritorsione, può muoversi via stampa, affidando la sua segnalazione alle mani di un giornalista che, dovendo rispettare il segreto professionale (Art.622 cp.) gli garantisce riservatezza.

Cosa aspettarsi dal processo di segnalazione

Il processo segue delle procedure ben specificate già a livello di direttiva europea. In primis, il personale subordinato o parasubordinato deve essere messo a conoscenza della presenza del canale e formato circa la norma e l’uso di detto canale. Qualora venga effettuata una segnalazione, il segnalante deve aspettarsi una notifica di ricezione entro 7 giorni e un riscontro entro i successivi 3 mesi, durante i quali, chi di dovere,  effettuerà i controlli del caso, tutto questo in totale garanzia di riservatezza, tramite la sicurezza del sistema e la discrezionalità del gestore del canale.

Le aziende sono quindi obbligate ad adeguarsi entro queste deadlines per evitare le relative sanzioni:

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