Operatori in valute virtuali registro OAM attivo dal 16 maggio. In questa nostra news di fine Aprile annunciavamo l’imminente attivazione del registro OAM, con una data ancora non definita. Con una nota stampa OAM ha informato che la data di ufficiale di avvio del servizio è fissata al 16 Maggio.

Servizio Attivo

La comunicazione dell’Organismo Agenti e Mediatori – OAM -, specifica che coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o opposizione all’iscrizione, l’esercizio verrà considerato abusivo.

Chi dovrà iscriversi

Saranno tenuti a iscriversi prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.

Dove presentare domanda

Gli operatori potranno effettuare la domanda a questo link, nel quale sarà disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta completata la registrazione, l’utente potrà entrare in una sua area privata con accesso riservato, sezione nella quale inserirà tutti i dati richiesti e potrà usufruire dei servizi telematici.

Procedimento e iscrizione

L’OAM entro 15 giorni dalla ricezione dei dati di registrazione ne verificherà regolarità e completezza. In caso di documentazione incompleta OAM darà 10 giorni di tempo per il completamento del caricamento delle informazioni mancanti.

Comunicazione trimestrale

Gli operatori dovranno fornire telematicamente a OAM i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione dei dati deve avere cadenza trimestrale.

Pubblicità del registro

La sezione speciale del Registro annoterà: cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica. Inoltre, codice fiscale o partita IVA, ove assegnato, indicazione della tipologia di servizio prestato, indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Fonte: OAM

 

Jaera team

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