Nuovo limite contante Regole esempi eccezioni – Alla luce del nuovo limite di contante dal 1 Gennaio

Dal 1 gennaio 2022 il limite di utilizzo del denaro contante scenderà da euro 1.999,99 ad euro 999.99. La vera ratio della norma è quella di avviare una nuova spinta, un nuovo modo di pensare e approcciarsi al consumo di beni e servizi. E’ risaputo che il denaro contante in Italia è da sempre il metodo di pagamento preferito. I metodi di pagamento elettronici tendenzialmente meno utilizzati rispetto a quanto succede in altri Paesi UE. Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge. Dal primo gennaio 2022 sarà euro 999,99, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (art. 49, comma 1).

Il Frazionamento dei pagamenti

Un tema importante di suo, che diviene ancor più determinante alla luce delle nuove disposizioni. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti sotto soglia. Che appaiono quindi “frazionati”. Frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo. Il prelievo di denaro contante dal proprio conto corrente è, indubbiamente, un’operazione lecita, non si configura il “tra soggetti diversi”, tuttavia, è opportuno tenere presente quali sono i limiti normativi per il prelievo di denaro contante dal proprio conto corrente.

La soglia massima per il prelievo è di euro 10.000 al mese

Al superamento di tale soglia la banca è tenuta a chiedere il motivo del prelevamento e valutare se inviare una Segnalazione di Operazione Sospetta all’UIF. Precisazione doverosa: la situazione suddetta è valida per quasi tutti i contribuenti. Cambia per altri soggetti, imprenditori e società. Per queste due tipologie, c’è il limite di euro 1.000 giornaliere e non oltre euro 5.000 mensili. Al di sotto di questi importi non c’è alcun rischio. Viceversa, se viene superato il tetto, l’Agenzia delle Entrate pretende la dimostrazione della destinazione della somma. In caso di assenza di prove, avvia il recupero a tassazione del denaro che si presume destinato a investimenti in nero.

Il soggetto obbligato che ha effettuato la comunicazione non è obbligato a fare Segnalazione di Operazione Sospetta.

Se il soggetto obbligato (professionista o meno) decidesse di fare una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS), non sarà tenuto ad effettuare anche la comunicazione al MEF. Importante, in questo senso, tenere presente che dagli indicatori di anomalia si evince che il ricorso frequente o ingiustificato a movimentazioni in contanti, anche non eccedenti la soglia di Legge, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. I soggetti obbligati che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività – esempio nella tenuta della contabilità di un proprio cliente – apprendono notizia di infrazione alle disposizioni di cui all’articolo 49, comma 1, ne riferiscono entro trenta giorni al MEF (Ragioneria Territoriale dello Stato), telematicamente.

Si può prelevare o versare dal proprio conto corrente importi superiori a euro 1.999,99 (da gennaio 2022 euro 999,99)?

Sì, non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente. Non si configura come “trasferimento tra soggetti diversi”. limite contante Regole esempi eccezioni. Vediamo un esempio pratico, preso dall’Odcec di Torino. Una domanda posta da un professionista al proprio ordine di appartenenza. Vediamo come è stato gestita.

QUESITO

Vorrei sottoporre il seguente quesito che riguarda una S.R.L. mia cliente per la quale tengo la contabilità, redigo il bilancio e le dichiarazioni. Nonostante abbia più volte avvertito l’amministratore unico che non sono ammessi prelievi per contanti per importo superiore ad € 999,99 il cliente continua a prelevare dal c/c bancario somme considerevoli per contanti e per ricariche di carte prepagate che oltretutto non mi è chiaro come vengono impiegate (creando oltretutto problemi inerenti la corretta contabilizzazione di tali prelievi).

Escludo che venga finanziato il terrorismo o simili, tuttavia mi domando se la constatazione da parte del sottoscritto di reiterate violazioni alla normativa che limita l’uso del contante comporti l’obbligo di una qualche segnalazione e in tal caso a chi.

RISPOSTA

Il prelievo di denaro contante dal proprio c/c bancario, anche se per importi sopra soglia, non costituisce di per sé una violazione alla normativa. Normativa che limita l’uso del contante. La violazione si realizza infatti solo se anche l’eventuale successivo trasferimento a terzi del denaro contante prelevato avviene per importi pari o superiori ai 1.000 euro. Occorre dunque verificare non tanto il prelievo di denaro contante dalla banca – a cui consegue un semplice versamento nella cassa contanti – quanto piuttosto il suo successivo utilizzo. Se il contante prelevato è utilizzato per più pagamenti, verso soggetti diversi, che avvengono per importi inferiori ai 1.000 euro, non si verifica alcuna violazione. Se, invece, il successivo trasferimento a terzi del denaro contante prelevato avviene anch’esso per importi sopra la soglia (inclusa l’ipotesi di operazione frazionata) allora il trasferimento avverrebbe in violazione alle norme che limitano l’uso del contante (art. 49 d.lgs 231/2007).

Il Collega che riscontra tale violazione da parte di un Cliente a cui gestisce la contabilità, ha l’obbligo di comunicarla al MEF. Così l’art. 51del d.lgs 231/2007. Riguardo ai prelevamenti dal c/c bancario di “somme considerevoli per contanti” si segnala al Collega che uno degli indicatori di anomalia determinati dal Ministero dell’interno per l’individuazione delle operazioni sospette è anche il ricorso ripetuto, ovvero per importi rilevanti, al denaro contante. Ove il Collega riscontri questo è dunque necessario che provveda ad una attenta valutazione dell’operazione, anche ai fini della segnalazione prevista dall’art. 41 del d.lgs 231/2007.

DOMANDE E RISPOSTE

È possibile pagare in contanti una fattura il cui importo supera la soglia limite stabilita? Si, solo se il pagamento è esplicitamente e preventivamente concordato tra le parti. Ad esempio: il pagamento dilazionato a 30, 60 e 90. Il 3 gennaio 2022 si sposerà mio nipote, posso regalargli una busta contenente euro 1.500? Si, nella busta metterà euro 999,99 in contanti ed un assegno per la restante parte dell’importo di euro 500,01. Poco controllo del prelevo del contante? Capita spesso che chi tiene la contabilità di una società, stia attenta al superamento della soglia contante della singola operazione ma non tenga presente del fatto che è indicatore di anomalia il frequente uso del contante anche sotto soglia che può più facilmente allarmare una Banca. Esiste una deroga alla limitazione all’uso del contante? Si, per determinate categorie, autorizzate dall’Agenzia delle Entrate.

In deroga alle norme sul limite all’uso del contante (posto, dall’1/1/2016, a 3.000 euro) è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.

Limitazioni e regole nel “turismo”

Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta. Nell’anno successivo a quello di riferimento. Entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.” Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Jaera team

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