Novità 231: quali sono i nuovi reati?

Come è già accaduto in altre occasioni, riportiamo un’interessante novità normativa in materia di reati presupposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In data 4 ottobre 2023 è stata licenziata dal Senato – seppur con modificazioni –  la Legge di conversione dell’ormai noto d.l. 10 agosto 2023, n. 105, meglio conosciuto come “Decreto Giustizia”, che ha – a detta dei promotori – l’ambizioso scopo di rafforzare il Sistema Giustizia e di inasprire le pene di alcune fattispecie criminose.

Tra le novità emerge, senz’altro, l’ampliamento dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto del d. lgs. 231/2001 i delitti di: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.).

I reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353bis c.p.)

Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), che va ad aggiungersi ai c.d. reati contro il patrimonio della PA di cui all’art. 24 del d.lgs. 231/2001, si applica a

chiunque, con violenza o minaccia, con doni, promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni.

La commissione del delitto in esame, a vantaggio o nell’interesse dell’Ente, comporterà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, nonché l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 lett. c), d) e e), segnatamente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per quanto riguarda il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.), il nostro Ordinamento, a differenza della fattispecie sopra esaminata, punisce

chiunque violenza o minaccia, con doni, promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente

La commissione del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inserito anch’esso tra i c.d. reati contro il patrimonio della PA (art. 24 d.lgs. 231), se commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente, comporterà le medesime sanzioni previste per il reato di turbata libertà degli incanti.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Importante modifica riguarda, senz’altro, l’aggiunta del delitto di trasferimento fraudolento di valori, disciplinato ai sensi dell’art. 512 c.p., il quale punisce

chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter

La norma in esame, innanzitutto, offre un interessante collegamento con la delicata materia dell’antiriciclaggio (qui il nostro ultimo articolo sul titolare effettivo), in quanto si rivolge al soggetto che, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o per agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si spoglia fittiziamente della titolarità di denaro, beni o altre utilità, attribuendola a terzi.

Il reato in esame, introdotto in seno all’art. 25 octies.1 del d.lgs. 231 concernente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, nonché l’applicazione di tutte le misure interdittive di cui all’art. 9, comma 2, quali l‘interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quali contromisure per prevenire la commissione dei suddetti reati?

L’ampliamento delle fattispecie di reato rilevanti ai fini 231 conduce sempre a degli interrogativi circa l’adozione di contromisure (c.d. presidi di controllo) da parte delle Società.

Quali saranno dunque le azioni che verranno messe in campo per prevenire la commissione di tali reati?

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