Gli occhi del Garante sui cookie wall. È apparso ieri, 17 Ottobre – prima sul sito di Repubblica.it, poi su altre testate on line nazionali – un cookie wall dal contenuto inequivocabile. Lo traduciamo in termini più diretti: Repubblica informa i suoi lettori che la lettura gratuita delle notizie è subordinata all’accettazione di tutti i cookie. Per rifiutare il consenso o personalizzare le scelte è necessario abbonarsi al giornale. Il Garante, però, vuole vederci chiaro.

Cosa sono i cookie wall

I cookie wall sono un “meccanismo” vincolante attraverso il quale, di fatto, l’utente di un sito viene obbligato ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookies ed in generale agli strumenti di tracciamento. In sostanza, l’utente che nega il suo consenso non può accedere al sito. Nel caso che stiamo trattando – lo evidenzieremo anche più avanti –  nella finestra – in foto qua sotto – sembra mancare all’utente una “terza via”, una scelta alternativa all’accettazione di cookies o dell’abbonamento.

 

La reazione social

L’iniziativa del celebre quotidiano è soltanto la punta di un iceberg. Su Twitter, si è alzato subito il polverone. Leggendo i commenti, proprio sul social, sono emerse altre segnalazioni di gestione dei cookies simili a quella che ha acceso la discussione. Oltre agli organi di informazione scritta, anche quella legata al settore televisivo è finita sotto la lente dell’Autorità.

L’attenzione del Garante

Le segnalazioni, come detto, hanno messo in moto il Garante. Sulla sua pagina si legge:

Negli ultimi giorni diverse testate giornalistiche on line, siti web e aziende operanti su Internet nel settore televisivo, hanno messo in campo sistemi e filtri, che condizionano l’accesso ai contenuti alla sottoscrizione di un abbonamento – il cosiddetto paywall –  o, in alternativa, al rilascio del consenso da parte degli utenti all’installazione di cookie e altri strumenti di tracciamento dei dati personali – il cosiddetto cookie wall. L’Autorità, anche a seguito di alcune segnalazioni, sta esaminando tali iniziative alla luce del quadro normativo attuale, anche al fine di valutare l’adozione di eventuali interventi in materia.

I differenti approcci dei garanti europei

Nonostante il punto di vista del Garante europeo sia piuttosto chiaro, non mancano differenti interpretazioni tra i vari Garanti nazionali. L’autorità Austriaca è quella che in assoluto si distingue per una posizione assolutamente favorevole ai paywall, considerandolo a tutti gli effetti un valido consenso. Il Garante francese si muove con i piedi di piombo e si propone di valutare la questione caso per caso. Non li “condanna”, ma mette dei paletti, uno su tutti la “ragionevolezza” del prezzo richiesto per il servizio.

La posizione del Garante italiano

L’Italia – insieme alla Spagna – considera di base i cookie wall non validi, ma con delle eccezioni: gli utenti sono informati? Viene richiesto un accesso alternativo senza richiedere l’accettazione del tracciamento? Il servizio alternativo è equivalente? Se le risposte a queste domande sono tutte affermative, sì, il cookie wall può rientrare nel recinto della legalità. Sul tema il Garante ha definito le linee guida lo scorso 10 Giugno, il documento è consultabile a questo link.

Ecco i punti salienti del documento:

  • Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto.
  • Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni con riferimento al cd. cookie wall, intendendosi con tale espressione un meccanismo vincolante (cd. “take it or leave it”), nel quale l’utente venga cioè obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso. Tale meccanismo, non consentendo di qualificare l’eventuale consenso così ottenuto come conforme è da ritenersi illecito, salva l’ipotesi da verificare caso per caso nella quale il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere ad un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri strumenti di tracciamento
  • E ciò alla irrinunciabile condizione della conformità dell’alternativa proposta ai principi del Regolamento codificati al suo art. 5, paragrafo 1, ed innanzitutto a quello di cui alla lettera a), che esige che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente

Le motivazioni di Repubblica

Repubblica – e gli altri organi d’informazione coinvolti – si sono mossi nel “recinto” delle linee guida? Lo deciderà il Garante stesso. Noi, integralmente, riportiamo le motivazioni addotte dalla testata in relazione alla scelta di usare i cookie wall:

“Se accetti i cookie potremo erogarti pubblicità personalizzata e, attraverso questi ricavi, supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità.

Se, invece, vuoi rifiutare il consenso ai cookie o personalizzare le tue scelte, con la sola eccezione dei cookie tecnici, devi acquistare uno dei nostri abbonamenti”.

Conclusioni e considerazioni

Prendendo le linee guida del Garante e confrontandole con le “motivazioni” di Repubblica è difficile dire con certezza se l’Autorità considererà lecito il trattamento. Tra le caratteristiche richieste dal Garante, affinché l’utilizzo di cookie wall sia considerabile lecito, spicca quella legata alla necessità che il servizio alternativo a quello a pagamento sia equivalente, in quello gratuito  – ma è davvero gratuito, considerando che l’utente non paga in denaro ma cedendo i propri dati personali? – Sarà davvero equivalente? In buona sostanza, la navigazione tra i contenuti sarà identica sia per abbonati che per quelli che definiremmo “abbonati tramite cessione dati”? In ultimissima istanza, ci chiediamo, il Garante considererà lecita l’assenza di una terza opzione di navigazione che non comporti la cessione di tutti i dati richiesti dai cookies o l’abbonamento al servizio?

Cosa ne pensa il DPO

Quello dei cookie wall è un tema su cui, in questi giorni, i DPO si stanno confrontando. Questa è l’opinione del nostro Gianrico Gambino.

È di tutta evidenza che gli editori stanno giocando sul filo del fuorigioco con lo scopo dichiarato di portare a casa i dati o gli abbonamenti.

L’enunciazione riportata poco sopra, tuttavia, non pare rientrare nelle possibilità richieste dalle linee guida del Garante per le quali sia necessario offrire accesso a

un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso

In questo caso avremmo sicuramente una terza soluzione del tipo: non mi lasci il consenso ai cookies, io ti do accesso a una versione edulcorata del sito in cui non puoi accedere a tutti gli articoli.

Questa scelta, tuttavia, non è percorribile in quanto la fruibilità dei portali così resi monchi desterebbe nel lettore quel genere di fastidio che chi si occupa di marketing cerca di evitare accuratamente per non allontanare gli utenti dalle pagine del giornale online. Immaginate la godibilità di un quotidiano sportivo in cui la maggior parte degli articoli appaiono come riservati.

Estrema frustrazione e perdita del potenziale cliente. La via qui tentata è sicuramente audace. Se dovessi dare un’opinione a caldo direi che non rispetta i dettami e le richieste dell’articolo 5 e quindi configurerebbe un trattamento illecito dei dati personali. Cosa succederà in pratica? Un buffetto a Repubblica qualche modifica e tanti saluti. Cosa significa una scelta del genere? Di nuovo depotenziare il GDPR.

Per informazioni sul nostro servizio di consulenza GDPR

Jaera team

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