Anno nuovo, chiarimenti nuovi: ora tocca all’esponente responsabile per l’ antiriciclaggio.

Banca d’Italia “colpisce” ancora: i chiarimenti del 9 gennaio

Ieri, 9 gennaio 2024, Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti relativa alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 27 marzo 2019. Queste erano già state modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023 ( di cui avevamo parlato qui). L’ultima modifica, avvenuta proprio con la pubblicazione del Provvedimento, ha dato luce alla nuova figura dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio. Tale qualifica, sin da subito, ha portato con sé la necessità di rivoluzionare la governance di molti i soggetti obbligati. Come spesso accade con le novità, non sono mancati dubbi in merito a questo nuovo ruolo. Da qui, l’esigenza di chiarimenti che aspettavamo da un po’.

La rivoluzione dei presidi AML: l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio

Non pochi dubbi sono sorti in seguito alla pubblicazione del Provvedimento; in primis, chi può effettivamente ricoprire tale carica? E’ bene ricordare i requisiti indicati all’interno del provvedimento. L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, ma anche essere in grado di attuare le politiche ed i controlli e le procedure volte a prevenire tali rischi. Lo stesso dovrà conoscere il modello di business del soggetto obbligato, del settore in cui opera e, in ultima istanza, dovrà disporre di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente i propri compiti. Banca d’Italia, pertanto, chiede ai soggetti obbligati di selezionare un membro dell’organo di amministrazione che porti con sé questo bagaglio di informazioni, competenze ed esperienze (lasciateci dire, enorme), che sappia rivestire un ruolo assolutamente esecutivo e che, come da previsto dai chiarimenti, non deleghi i propri compiti.

Le novità

Quello che Banca d’Italia chiarisce è, innanzitutto, che il ruolo di esponente responsabile per l’antiriciclaggio potrà essere attribuito anche all’amministratore delegato ( nel Provvedimento del 1° agosto era già stato ritenuto che potesse coincidere con il direttore generale), mentre non potrà essere affidato a un componente dell’organo di amministrazione della casa madre, con riguardo alle succursali italiane di banche estere. Chiaramente, anche in questo caso, la scelta dovrà essere motivata, tenendo sempre in considerazione il criterio di proporzionalità, ma soprattutto dovranno essere valutate eventuali situazioni di conflitto di interessi. Per quanto riguarda i gruppi, invece, Banca d’Italia sottolinea che tutte le componenti dovranno nominare un proprio esponente;  l’incarico, a livello di gruppo, potrà essere assegnato all’esponente responsabile antiriciclaggio della stessa capogruppo. Siamo curiosi di vedere quali ulteriori dubbi nasceranno e, soprattutto, quali soluzioni si adotteranno.

 

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