Comunicazione del titolare effettivo: stop del Tar Lazio

A pochi giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione del titolare effettivo, il Tar Lazio, con ordinanza n. 15566/2023, sospende in via cautelare l’efficacia del decreto del MIMiT del 29.09.2023, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 27.03.2024.

Sono giorni di intenso lavoro per gli operatori.

Dopo la notizia di una possibile proroga della scadenza del termine (ne abbiamo parlato qui!), ora il Tribunale amministrativo, nel giorno della vigilia dell’Immacolata, si espone su un tema mai così attuale.

L’Ordinanza

Per chiarire, il procedimento cautelare amministrativo, che si svolge in Camera di Consiglio, ha lo scopo di vagliare la sussistenza o l’insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dalla cui sussistenza o insussistenza deriva o meno la sospensione cautelare del provvedimento, richiesta da parte ricorrente.

In virtù del primo presupposto (fumus boni iuris) (trad. “parvenza del buon diritto”), il Giudice accoglie l’istanza cautelare se ritiene, ad una sommaria lettura del ricorso, che sussistano fondate ragioni di ritenere che esso venga accolto nel merito.

Mentre, in virtù del secondo presupposto (periculum in mora), l’accoglimento dell’istanza cautelare è vincolata alla sussistenza di una situazione di “pericolo” per la sfera giuridica del ricorrente, che potrebbe venir danneggiata in modo “irreparabile” dagli effetti del provvedimento amministrativo impugnato.

Con l’Ordinanza in esame, firmata dalla Sezione quarta del Tribunale, i Giudici amministrativi hanno riconosciuto la sussistenza di uno solo dei due presupposti, cioè il periculum in mora.

Sulla sussistenza del fumus boni iurisi Giudici, con un passaggio – a nostro avviso non condivisibile – affermano che

Valutato, quanto al fumus boni iuris, che le plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito.

In altre parole, il Tar Lazio, contravvenendo all’Art. 55 C.p.A., rinvia all’udienza di merito la trattazione del tema, senza pronunciarsi – nemmeno sommariamente – sul fondamento delle ragioni esposte nel ricorso.

A voler esser precisi, pure il riconoscimento del periculum in mora parrebbe forzato, in quanto non si comprende quale possa essere – nel concreto –  il pregiudizio grave e irreparabile di cui all’Art. 55 C.p.A..

Si legge, infatti, che:

Ritenuto che l’istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007

In conclusione, il provvedimento del Tar, per quanto sia condivisibile o non condivisibile, manda un primo segnale, che sicuramente farà scuola.

V’è da chiedersi cosa farà il Legislatore al riguardo nelle more dello svolgimento del giudizio di merito.

La proroga sarà confermata? Oppure sarà estesa proprio alla luce della probabile censura da parte del Tar in sede di merito?

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