Premessa e cornice normativa
L’esercizio dei poteri ispettivi, di controllo e di verifica riconosciuti alla Guardia di Finanza in ambito antiriciclaggio trova il proprio fondamento normativo nelle disposizioni in materia di accertamenti tributari (artt. 52 D.P.R. 633/1972 e 33 D.P.R. 600/1973), rese applicabili al settore antiriciclaggio dall’art. 9, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 231/2007, pur in assenza di un espresso rinvio normativo.
In via preliminare, deve premettersi che le disposizioni vigenti riconoscono al soggetto ispezionato la facoltà di farsi assistere da un professionista qualificato, sia per esercitare compiutamente il diritto di difesa, che per favorire un rapporto di collaborazione con la stessa. Ciò, sin dalle prime fasi del contraddittorio con l’Autorità procedente, stante il rango accordato al diritto di difesa del soggetto obbligato.
1. Fonti disciplinari dell’attività ispettiva
Le funzioni istituzionali del Corpo sono definite dal D.Lgs. 68/2001, mentre le modalità operative concrete dell’attività ispettiva AML restano tuttora ancorate alla Circolare del Comando Generale n. 83607/2012. Tra gli interpreti, si è più volte auspicata l’esigenza di un aggiornamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 90/2017 e dal Pacchetto AML. Tuttavia, nonostante il documento sia piuttosto risalente, tale circolare continua a rappresentare il riferimento metodologico di base dell’intera disciplina.
L’ispezione e il controllo si configurano come attività di polizia amministrativa finalizzate a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In caso di scostamenti, l’attività mira ad accertare le connesse violazioni amministrative o penali, oltre a prevenire e reprimere ulteriori illeciti settoriali riferibili al soggetto vigilato. Un rilievo particolare assume, in questo contesto, la possibilità di utilizzare ai fini fiscali i dati raccolti nel corso delle verifiche, secondo quanto previsto dall’art. 9, co. 9, D.Lgs. 231/2007.
2. Le due tipologie di intervento
Lo schema operativo distingue:
- L’ispezione antiriciclaggio consiste di un esame approfondito e complessivo della posizione del soggetto vigilato rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007.
- Il controllo antiriciclaggio si concretizza in una verifica mirata e circoscritta ad uno o più atti gestionali omogenei. Esso è utilizzabile, ad esempio, per contestare violazioni già note, verificare adempimenti formali o per approfondire un numero contenuto di operazioni, rapporti o prestazioni professionali.
3. Attivazione e selezione dei soggetti da controllare
L’iniziativa ispettiva può trarre origine da elementi conoscitivi già in possesso del reparto operante, da segnalazioni interne al Corpo, da un impulso proveniente dalle Autorità di vigilanza settoriali (es. Banca d’Italia) o da fonti aperte, incluse le Segnalazioni di Operazioni Sospette. Per i professionisti, un ruolo rilevante è svolto dagli elenchi resi disponibili dagli ordini professionali di appartenenza.
La scelta dei soggetti da sottoporre a verifica risponde a criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi assegnati e valorizza ogni fonte informativa utile, interna ed esterna.
4. Modalità di accesso e svolgimento
L’intervento si articola tipicamente in fasi distinte.
In primo luogo, avviene l’accesso presso la sede del soggetto vigilato. In seguito, si procede all’acquisizione della documentazione e delle scritture contabili rilevanti, con conseguente verifica documentale della correttezza degli adempimenti. Sulla base di quanto raccolto, si procede poi alla rilevazione di eventuali irregolarità.
Infine, il Corpo procede alla trasmissione degli atti alle Autorità competenti. Nei casi più complessi, è invalsa la prassi di effettuare controlli incrociati o indagini finanziarie mirate.
Ciò posto, la durata dell’intervento varia in base alla tipologia di operatore e alla complessità dei riscontri necessari, restando comunque ancorata a criteri di efficienza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
5. Il foglio di servizio
L’accesso deve essere preceduto dall’esibizione del foglio di servizio, sottoscritto dal Comandante competente (o, nei giorni successivi, dal Direttore dell’Ispezione), contenente i dati identificativi dei militari operanti e del soggetto ispezionato, la tipologia di attività (ispezione o controllo) e relativi riferimenti normativi. Infine, devono essere esplicitate l’eventuale delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, oltre all’oggetto e all’arco temporale del controllo.
Distinta dal foglio di servizio, la scheda d’ispezione è un atto a forma libera. Essa è redatta in doppio esemplare ed è obbligatoria per le ispezioni, rappresentandone l’intero percorso operativo. Il documento attesa la relativa fonte di innesco, l’attività preparatoria, gli aspetti di interesse, oltre che ad eventuali estensioni del controllo o sospensioni intervenute. È sottoscritta congiuntamente dal Direttore dell’Ispezione e dal Capo Pattuglia.
6. Perimetro temporale del controllo
Di regola l’ispezione riguarda l’ultima annualità chiusa oltre a quella in corso, ma il Direttore dell’Ispezione, d’intesa con il Capo Pattuglia, può ampliare tale perimetro, sia in fase preparatoria, in presenza di elementi informativi rilevanti, che in corso d’opera qualora emergano criticità riferibili ad annualità pregresse.
7. Criteri di selezione del campione
La scelta delle operazioni, dei rapporti o delle prestazioni professionali da esaminare tiene conto di indicatori di rischio. Tra questi, assumono un particolare riguardo il valore ed entità delle operazioni, la ricorrenza dei nominativi, la residenza o operatività del cliente in aree esposte a rischio, la sproporzione tra valore dichiarato e valore di mercato dei conferimenti. In aggiunta, devono considerarsi con maggiore attenzione le operazioni di finanza strutturata transnazionale, specie quelle verso Paesi a fiscalità privilegiata o non equivalenti ai fini AML, la presenza di soggetti PEP o le prestazioni relative a trust, società fiduciarie o strutture assimilabili.
8. Il ruolo del Capo Pattuglia
Nel contesto di cui sopra, il Capo Pattuglia coordina operativamente l’intervento, partecipa a tutte le fasi ispettive, cura la redazione del verbale giornaliero, attua le direttive del Direttore dell’Ispezione e concorre alla predisposizione della scheda d’ispezione. Tale funzione può essere affidata a Ufficiali, Ispettori o Sovrintendenti, in base al grado, alle competenze e alla natura del soggetto controllato.
9. Gli accertamenti di merito
I riscontri sostanziali attengono a diversi profili. In particolare, sono oggetto di attenta analisi il rispetto degli obblighi in materia di valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, quelli di adeguata verifica della clientela e di individuazione del titolare effettivo (c.d. UBO), nonché quelli di conservazione dei dati e di eventuali omesse Segnalazioni di Operazioni Sospette.
Tali verifiche devono svolgersi in un’ottica collaborativa, attestando sempre nel verbale le eventuali giustificazioni fornite dal soggetto ispezionato, che risultano essere di fondamentale importanza. Ad esempio, tramite queste sarà, teoricamente, possibile mutare la qualificazione giuridica di un’operazione inizialmente ritenuta anomala. Tale profilo è riccamente disciplinato anche dal Reg. UE 2024/1624, facente parte del già trattato AML Package.
10. Chiusura dell’attività e verbalizzazione
Al termine dell’intervento si procede alla chiusura del verbale giornaliero, il cui contenuto varia al variare dell’esito individuato.
Qualora l’esito della procedura sia regolare, si procede alla redazione del verbale di constatazione finale riepilogativo.
Laddove l’esito sia irregolare, il Corpo compila i verbali di constestazione, spesso, almeno nella prassi, riuniti formalmente in un unico documento.
Le violazioni amministrative vengono trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’istruttoria sanzionatoria. Al contrario, per le violazioni penali, i militari operano in veste di polizia giudiziaria, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente. Di alcuni profili di responsabilità penale in caso di omessa SOS, si è già trattato nel contributo di cui al link.
Il verbale finale deve sempre documentare in modo completo le attività svolte, le richieste rivolte al soggetto obbligato o e le relative risposte, nonché ogni osservazione spontaneamente resa da quest’ultimo. L’atto è redatto in triplice copia e sottoscritto dai verbalizzanti e dal soggetto controllato (o da chi lo rappresenta), il quale ha comunque diritto a riceverne copia anche in caso di rifiuto di sottoscrizione.




