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Premessa
Quello della responsabilità del soggetto obbligato per omessa SOS è un tema che desta un crescente interesse nel settore dell’antiriciclaggio, in virtù delle pesanti conseguenze che possono scaturirne.
Dallo studio della normativa, della giurisprudenza e delle prassi vigenti in materia può scorgersi un quadro complesso e frastagliato, caratterizzato dalla presenza di incertezze applicative. Tali difficoltà inducono gli operatori a ricercare degli indicatori di stabilità per orientarsi nelle loro scelte.
Lo scopo del presente contributo è quello di passare in rassegna le principali problematiche e criticità sul tema. A tal fine, verranno esaminate le disposizioni normative vigenti e si tratteranno alcuni casi pratici. Si ritiene, infatti, che un approccio casistico consenta al lettore una comprensione più agile ed efficace dei contenuti in esame.
Si cercherà, infine, di offrire spunti operativi per dissipare le maggiori incertezze.
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Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS): definizione e disciplina
Con l’inciso SOS si allude alle Segnalazioni di Operazioni Sospette, ascritte alla categoria dei c.d. obblighi di collaborazione attiva. Si tratta di comunicazioni obbligatorie, effettuate dai soggetti obbligati all’applicazione della normativa AML all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o agli organismi di autoregolazione, per i professionisti. Si tratta di un dovere giuridico sancito dagli artt. 35 ss. D.Lgs. 231/2007 che incombe sui soggetti di cui sopra. Tale obbligo di legge si concretizza qualora i soggetti obbligati sappiano, sospettino o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. In seguito, la norma procede ad elencare i dettagli da cui possono desumersi tali sospetti.
Al comma 3, è prescritto il dovere di procedere alle segnalazioni “senza ritardo”. Laddove possibile, occorre procedere prima di eseguire l’operazione stessa, appena il soggetto tenuto alla segnalazione venga a conoscenza degli elementi di sospetto.
Il comma 5 della citata disposizione precisa poi il tendenziale dovere, gravante sul soggetto obbligato, di astenersi dal compimento dell’operazione prima dell’avvenuta segnalazione, seppur con alcune eccezioni. Infine, al comma 6 è sancito che la presentazione di una SOS, se effettuata in buona fede e per le finalità previste dal decreto, non costituisce violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni. Viene altresì ribadito che l’inoltro della segnalazione, così presentata, esime da qualsivoglia tipo di responsabilità.
L’omesso invio di una SOS sanzionata principalmente con sanzioni amministrative di entità variabile in base alla gravità e alle circostanze della violazione, con sanzioni particolarmente elevate in caso di violazioni gravi o vantaggi economici derivanti dall’omissione.
Infine, preme precisare che verrà dedicato un apposito contributo alla questione relativa alla possibilità di ricondurre la responsabilità del soggetto obbligato AML per omessa SOS, secondo il modello di cui all’art. 40 co. 2 c.p.
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Gli indicatori di anomalia, gli schemi ed i modelli di comportamenti anomali
Ciò premesso, il comma 1 dell’art. 35 D.Lgs. 231/2007 menziona l’esistenza di indicatori di anomalia, elaborati su proposta dell’UIF, con il coordinamento del Comitato di Sicurezza Finanziaria. Tali indici consistono in un’elencazione a carattere esemplificativo e non tassativo di comportamenti ritenuti “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori, di natura sia soggettiva che oggettiva, hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni degli elementi di cui al paragrafo precedente, aiutando i soggetti obbligati a comprendere se inoltrare o meno la SOS. Ad oggi, tali strumenti sono disciplinati dal Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023.
A tali indicatori, la UIF affianca l’elaborazione di modelli e schemi di comportamenti anomali. Essi consistono in sequenze logico-temporali particolarmente frequenti e sono collegati a condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell’inoltro di una segnalazione. Ad oggi, sono consultabili tramite la Comunicazione UIF del 10 novembre 2020.
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Operatività
Dalla natura degli indicatori, degli schemi e dei modelli quali meri strumenti di supporto per i soggetti obbligati, discendono conseguenze di non poco momento.
In primo luogo, il mero rilievo che in un’operazione siano riscontrabili uno o più indicatori di anomalia o possano ravvisarsi gli elementi di uno schema, non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per l’inoltro di una SOS.
Per procedere alla segnalazione di un’operazione sospetta, la UIF prescrive la necessaria sussistenza di profili soggettivi ed oggettivi (art. 4 co. 3 Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023). Tali riscontri devono essere dettagliatamente elencati dal soggetto obbligato, alla luce di una valutazione complessiva e ponderata degli elementi di fatto in suo possesso.
Inoltre, le linee guida e le circolari emesse sul tema in esame ribadiscono chiaramente la necessità di astenersi dall’inoltro di SOS lacunose ed inutili, oltre che per anomalie non giustificate da sospetti concreti.
Tanto premesso, tali principi teorici necessitano di essere calati nel diritto vivente e in una dimensione più applicativa. Pertanto, si passeranno in rassegna tre recenti arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità dei soggetti obbligati per omessa SOS.
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Casistica: la responsabilità del professionista per omessa SOS
Con l’ordinanza n. 26880 del 16 ottobre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla portata degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti. Nello specifico, gli Ermellini hanno approfondito il dovere del soggetto obbligato (nel qual caso si trattava di un notaio) di segnalare all’UIF le operazioni sospette.
La Corte ha stabilito che l’obbligo di segnalazione da parte del professionista scatta quando emergano elementi di anomalia oggettivi o soggettivi, secondo i parametri indicati dal decreto antiriciclaggio. Tale obbligo non presuppone necessariamente l’acquisizione o il possesso di indizi chiari di riciclaggio.
In sostanza, anche in assenza di prove pienamente integrate del reato di riciclaggio, il notaio deve comunque effettuare la segnalazione, al configurarsi di operazioni anomale. Ciò è coerente con la funzione preventiva della normativa di cui al D.Lgs 231/2007, che considera la segnalazione come un filtro che permette all’UIF di effettuare ulteriori approfondimenti.
La sentenza conferma che l’inoltro di una segnalazione non equivale alla presentazione di una formale denuncia di una fattispecie delittuosa, essendo invece finalizzata a sollecitare un controllo più approfondito da parte degli organi competenti.
La Suprema Corte ha poi richiamato un principio di diritto consolidato in tema di SOS. Viene ribadito che l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile è subordinato da un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni a essere utilizzate per eludere la normativa antiriciclaggio. Tale considerazione deve essere operata alla luce delle anomalie oggettive e soggettive caratterizzanti il fatto storico occorso.
La Corte di Cassazione ha aggiunto che la valutazione sulla natura dell’operazione e dei soggetti coinvolti debba fondarsi necessariamente su un giudizio prognostico ex ante. Con tale formula si indica una valutazione effettuata anticipatamente, ovvero prima che un dato evento si verifichi. Ciò, al fine di prevederne l’esito probabile, in base alle informazioni e circostanze conoscibili al momento del verificarsi della fattispecie.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la reticenza delle controparti nell’indicare le modalità del pagamento del prezzo di svariate operazioni di compravendita costituisse un obiettivo elemento di sospetto. In specie, le parti avevano dichiarato al professionista di aver provveduto al pagamento del prezzo, con modalità non meglio precisate, in un momento anteriore rispetto alla redazione dei relativi rogiti. Tali elementi di oggettiva anomalia, a giudizio della Corte, avrebbero dovuto indurre il professionista ad una segnalazione.
La giurisprudenza di merito è poi intervenuta sul tema con la sentenza n. 765 della Corte d’Appello di Roma, resa nota il 20 marzo 2026. L’arresto delimita i confini dei doveri del soggetto obbligato, chiarendo come non si possa imporre al professionista un ruolo investigativo autonomo, ossia oltre gli elementi acquisiti nell’esercizio della funzione.
La pronuncia stabilisce che il sospetto di riciclaggio debba basarsi solo su dati oggettivi, emersi durante l’attività professionale, rispettando i principi di proporzionalità ed esigibilità previsti dal D.Lgs. 231/2007. Non è invece richiesto al professionista di condurre indagini indipendenti, limitando così gli obblighi a verifiche ragionevoli e non eccessive. In particolare, non si può pretendere che il soggetto obbligato compia autonomi compiti investigativi, quali la consultazione di banche dati ulteriori, la navigazione in rete o l’utilizzo di strumento informativi proprietari.
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Casistica: la responsabilità degli intermediari finanziari per omessa SOS
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Imprese, con la sentenza n. 4419 del 4 dicembre 2024 si è pronunciato sui profili di responsabilità degli intermediari finanziari per omessa SOS. Nel caso specifico si trattava di un istituto di credito.
La banca veniva citata in giudizio da una società sottoposta a procedura concorsuale, per non aver segnalato alle autorità competenti prelievi sospetti effettuati dagli amministratori della società stessa, successivamente dichiarata insolvente. La contestazione riguardava ingenti prelievi di denaro contante dai conti correnti sociali, senza che venisse fornita adeguata giustificazione documentale.
Il Tribunale ha rilevato che l’obbligo di vigilanza gravante sugli intermediari finanziari non impone un controllo assoluto sui flussi finanziari dei clienti, ma richiede la segnalazione solo in presenza di elementi concreti e fondati di sospetto. Nel caso di specie, mancavano gli argomenti per giustificare l’invio della segnalazione. La decisione rimarca ulteriormente che anche un’eventuale segnalazione non avrebbe impedito il fallimento della società, attribuibile principalmente alle condotte degli amministratori.
Pertanto, il Tribunale ha escluso la responsabilità solidale dell’istituto di credito per i danni causati dalle condotte degli amministratori, precisando che l’obbligo di segnalazione non equivale ad un controllo completo.
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Casistica: la responsabilità della casa da gioco per omessa SOS
Con l’ordinanza n. 29391 del 14 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità di una casa da gioco, a seguito dell’omissione di una SOS. Nella fattispecie concreta, un cliente aveva utilizzato assegni circolari emessi da circa venti banche, tra il 2011 e il 2015, per l’acquisto di gettoni di gioco. I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il corredo argomentativo sopra illustrato per la responsabilità del professionista e la portata del principio del favor rei. La Corte ha poi ribadito che l’obbligo di inoltrare una SOS sorge avendo riguardo all’operazione. Di converso, non viene richiesto l’accertamento di un reato a monte, ovvero della finalità di riciclaggio dell’operazione, risultando bastevoli meri sospetti, ancorché adeguatamente giustificati.
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Conclusioni
Da quanto appena esposto, si traggono argomenti per elaborare alcuni criteri operativi per l’operatore di settore.
In primo luogo, può evincersi la necessità di evitare un invio automatico ed indiscriminato di segnalazioni. Ciò, sia al fine di consentire all’Autorità competente di esaminare accuratamente la fondatezza dei fatti sottoposti alla sua attenzione che per non generare un sovraccarico informativo.
Al contempo, da un’analisi trasversale degli arresti di cui sopra si ricava che il soggetto obbligato debba orientare il proprio giudizio secondo una valutazione oggettiva di probabilità concreta, non solo astratta o teorica. Ne consegue che l’obbligo di segnalazione risulterà subordinato solamente ad un giudizio sull’oggettiva idoneità delle condotte ad eludere le disposizioni vigenti.
