I nuovi collegi di supervisione nella VI Direttiva AML

1. Introduzione.

La VI Direttiva AML rappresenta lo snodo finale di un percorso evolutivo lungo e frastagliato, il cui ultimo approdo è costituito dall’AML Package del 2024.

Infatti, in quasi dieci anni, si sono avvicendate quasi tre Direttive europee (IV, V, e VI) nel campo del contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo.

Nonostante il relativo termine di recepimento sia fissato per il 10 luglio 2027, potremmo parafrasare e far nostro per l’occasione il celebre aforisma “Il futuro inizia oggi, non domani”.

Occorre predisporre sin da ora le misure di gap analysis e gli strumenti di recepimento per comprendere le novità introdotte dall’AML Package. Tra di esse, una delle più rilevanti è senza dubbio l’introduzione dei nuovi collegi di supervisione AML/CFT.

Tali organismi rappresentano lo strumento essenziale predisposto dal pacchetto AML per assicurare una vigilanza effettiva e puntuale, soprattutto nei confronti dei grandi gruppi finanziari. I collegi, per la prima volta, avranno voce in capitolo anche in ambito non finanziario, qualora ricorrano elementi di rischio elevato e transnazionale.

2. Definizione. Cosa sono i collegi di supervisione?

Un collegio di supervisione è una piattaforma permanente ed organizzata che coinvolge tutte le autorità nazionali e sovrannazionali competenti nei confronti di un determinato gruppo finanziario o soggetto obbligato con operatività transfrontaliera. L’obiettivo è predisporre un presidio operativo finalizzato ad uno scambio costante di informazioni. I collegi dovranno altresì coordinare le attività di controllo e concordare strategie di prevenzione ed intervento, superando la frammentazione tra i diversi ordinamenti e le asimmetrie informative.

3. Composizione e funzionamento

Membri permanenti: comprendono le autorità AML/CFT di ciascuno Stato membro in cui il soggetto vigilato è presente, l’autorità di consolidamento (solitamente quella del “paese d’origine” del gruppo), nonché l’Autorità europea AML (AMLA), l’EBA o altre autorità di supervisione settoriale europea come ESMA o EIOPA.

Presidenza: la presidenza del collegio è attribuita all’autorità di vigilanza principale (“lead supervisor”), la quale convoca le riunioni, stabilisce le priorità ed assicura la coerenza degli interventi.

Coinvolgimento eventuale di osservatori esterni: la Direttiva prevede che possano essere invitati altri rappresentanti istituzionali, tra cui la Commissione europea, con compiti di “osservatore” e senza diritto di voto, al fine di garantire l’effettività degli obiettivi europei.

Modalità tecnico-operative: viene previsto l’obbligo di riunioni almeno annuali, oltre che di scambi informativi strutturati. La direttiva prevede poi la possibilità di svolgere ispezioni ed azioni di controllo coordinate, condividendo piani di supervisione, analisi dei rischi e risultati di verifiche (eventualmente anche ad hoc, in situazioni di crisi o anomalie gravi).

4. Novità per il settore non finanziario

Nonostante in passato i collegi fossero riservati, nella sostanza, ai gruppi bancari ed assicurativi, la nuova disciplina prevede la possibilità di istituirli anche per operatori non finanziari (ad esempio, grandi società di gioco, società immobiliari internazionali, fornitori di servizi fiduciari ecc.). Ciò al ricorrere di due parametri: rischio sistemico elevato ed operatività transnazionale. Tale novità si giustifica al fine di rendere il sistema della prevenzione AML ancora più effettivo e capillare.

 5. Ruolo dell’AMLA e impatto della VI Direttiva

Con l’entrata in vigore dell’AMLA, all’Autorità di Francoforte viene attribuito il potere di costituire, coordinare e valutare il funzionamento dei collegi, nonché di intervenire direttamente presso i gruppi di maggiore rilevanza. La finalità della previsione è quella di garantire un livello di vigilanza omogeneo nell’Unione e superare il rischio di settorializzazione. L’AMLA svolge anche funzioni di raccordo e coordinamento con i supervisori di Paesi terzi in caso di gruppi operanti fuori dall’UE.

6. Benefici e sfide operative dei collegi di supervisione

Vantaggi: I collegi permettono una supervisione più snella, riducendo i tempi di reazione in caso di emergenze AML ed armonizzando le prassi di controllo.

Criticità: Persistono sfide operative di non poco momento, quali la protezione delle informazioni sensibili, la definizione di chiare responsabilità e la necessità di bilanciare le diverse culture regolamentari nazionali.

In sintesi, i nuovi collegi di supervisione previsti dalla VI direttiva AML incarnano un salto di qualità nella governance antiriciclaggio europea: rappresentano lo spazio di cooperazione strategica tra autorità nazionali ed europee, rafforzando la portata, l’efficacia e l’agilità della risposta collettiva dell’Unione alle nuove minacce del panorama AML-CFT.