1.Introduzione

La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 Giugno 2025 (causa C-671/23), in materia di antiriciclaggio, si inserisce in un quadro giuridico in continua evoluzione e fornisce nuove linee guida per l’interpretazione di norme cardine nel panorama AML.

Di fatti, il diritto vivente nella materia dell’antiriciclaggio non può prescindere da un’attenta analisi delle disposizioni, della giurisprudenza e dei principi europei, la cui conoscenza è più che mai determinante.

Prima di trattare delle implicazioni di tale arresto giurisprudenziale, pare opportuno ricostruirne il contesto.

 

2.Il caso specifico

Nel caso in commento, la Banca Centrale Lituana aveva accertato ed irrogato otto ammende ad un istituto di moneta elettronica, per aver commesso altrettante violazioni gravi e sistematiche, accertate nel corso di un’unica ispezione.

Nella sua veste di giudice dell’impugnazione, la Corte Amministrativa Suprema lituana ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiedendo all’organo di giustizia europeo di chiarire la portata dell’art. 59 della Direttiva (UE) 2015/849, in tema di sanzioni irrogabili per violazioni gravi, reiterate e sistematiche.

Pronunciatasi sul punto, la Corte di Lussemburgo ha elaborato un interessante principio di diritto, con riguardo a una pluralità di argomenti di rilevanza sistematica. In particolare, i giudici del Kirchberg hanno offerto autorevoli delucidazioni su tematiche di primo piano, come il divieto di bis in idem, la definizione di “violazione sistematica”, nonché i principi di proporzionalità, effettività ed adeguatezza.

 

3.La funzione della norma alla luce dei principi europei

In primo luogo, La Corte di Giustizia UE ha precisato la funzione dell’art. 59 della direttiva, secondo cui la norma mira a predisporre un’armonizzazione minima dell’apparato sanzionatorio elaborato degli Stati aderenti all’Unione. Del futuro della Direttiva in esame abbiamo dato conto nel contributo di cui al link.

In ragione di ciò, secondo la CGUE, l’art. 59 non osterebbe alla predisposizione di normative interne che prevedano più sanzioni distinte per ogni violazione sistematica, anche se accertate congiuntamente e nel corso di un’unica ispezione.

A parere di chi scrive pare opportuno riportare la massima dell’arresto, al fine di comprendere le implicazioni più dirompenti poste dalla sentenza in esame. Secondo la CGUE, la disposizione di cui al citato art. 59 “deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa o prassi nazionale secondo cui ciascuna delle “violazioni sistematiche…” dia  “.. luogo ad un’ammenda distinta ,… purché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di effettività, proporzionalità ed adeguatezza”.

 

4.La nozione di violazione sistematica

Il massimo organo di giustizia europea traccia il perimetro della nozione di violazione sistematica. Con tale inciso, nel diritto unionale si intende un insieme di comportamenti o pratiche di uno Stato membro che, in maniera costante e continuativa, preclude l’applicazione delle norme e dei principi del diritto dell’Unione Europea. Non si tratta, quindi, di una singola infrazione isolata, ma di uno stato di inadempienza strutturale e persistente che compromette l’efficace applicazione del diritto europeo.

 

5.Il divieto di bis in idem: il fulcro dei principi europei

La Corte ribadisce, inoltre, un principio di diritto stratificato in tema di bis in idem (cfr. sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione, C-10/18 P, EU:C:2020:149).

Il divieto di bis in idem è un canone giuridico che significa letteralmente “non due volte per lo stesso fatto”. In termini generali, tale principio sancisce che un soggetto non può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto. Il canone, tendenzialmente operante in ogni branca del diritto, è informato ad una logica di tutela dell’individuo, garantendolo da una duplicazione delle procedure giudiziarie e sanzionatorie per il medesimo fatto storico.

Nello specifico, viene affermato che il divieto del ne bis in idem non trova applicazione in una situazione in cui sanzioni relative a più violazioni di diverse disposizioni del diritto nazionale che recepiscono il diritto dell’Unione siano state inflitte dalla stessa autorità in un’unica decisione. Laddove le diverse infrazioni riguardino la violazione di diverse disposizioni ed i fatti sottesi alle stesse siano simili (e non identici), non potrebbe configurarsi una violazione del divieto di bis in idem.

 

6.I principi europei come limiti esterni: proporzionalità, effettività ed adeguatezza

Nell’affermare tali importanti passaggi, la Corte afferma l’esistenza di precisi limiti esterni gravanti sulle Autorità competenti. Si allude, in sostanza, a presidi di tutela rivolti ai soggetti obbligati, che non possono essere oltrepassati, a pena di illegittimità delle eventuali sanzioni irrogate in violazione degli stessi.

Si tratta del rispetto dei canoni generali dell’Unione Europea, con particolare riguardo ai canoni di proporzionalità, effettività ed adeguatezza. Procederemo ora ad un’attenta disamina di tali principi europei.

 

7.Il principio di proporzionalità

Per quanto attiene al principio di proporzionalità, occorre ricordare la costante giurisprudenza della CGUE, secondo cui le misure amministrative o repressive consentite dalla normativa nazionale non devono eccedere il limite della c.d. stretta necessità, con riguardo al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa UE. Infatti, laddove sia possibile una scelta tra più misure applicabili, l’Autorità procedente dovrà irrogare quella meno restrittiva per i soggetti coinvolti (cfr. sentenza del 6 ottobre 2021, ECOTEX BULGARIA, C-544/19, EU:C:2021:803).

La Corte precisa ulteriormente che “la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte non deve eccedere la gravità dell’infrazione constatata” e che “la combinazione di tali diverse caratteristiche ed il cumulo delle ammende … potrebbe tuttavia violare tale requisito”.

 

8.Il principio di effettività

Con specifico riguardo al canone di effettività, i giudici di Lussemburgo affermano che la normativa nazionale applicabile non deve essere strutturata in modo da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (cfr. sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172).

 

9.Il principio di adeguatezza

Il cardine di adeguatezza, infine, viene descritto come il presidio giuridico volto ad assicurare che la normativa interna soddisfi i requisiti di conformità sostanziale e procedurale alle prescrizioni eurounitarie.

 

10.Riepilogo e conclusioni

La sentenza e le motivazioni poste a base della stessa pongono in luce l’inderogabile necessità per gli operatori del settore di conoscere a fondo l’apparato normativo e giurisprudenziale unionale, con particolare riguardo ai principi europei.

Il primato del diritto eurounitario su quello interno suggerisce cha la mera conoscenza di quest’ultimo non scherma da possibili gravi violazioni delle prescrizioni antiriciclaggio né consente di tutelarsi adeguatamente dall’irrogazione di pesanti sanzioni.

Alla luce di quanto sopra, la decisione di seguire una formazione continua e di rivolgersi a professionisti specializzati nella normativa AML-CFT interna ed internazionale può risultare determinante. Questo, sia per garantire un’effettiva calcolabilità del rischio economico che per evitare gravosi costi ex post.