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Il doppio binario sanzionatorio
L’importanza e la portata del canone del favor rei richiedono una preliminare premessa sulla disciplina dell’antiriciclaggio.
La cornice normativa che l’ordinamento italiano predispone in tema di antiriciclaggio è ispirata al c.d. doppio binario sanzionatorio, apportando una tutela che oscilla tra i poli del diritto penale ed amministrativo.
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Il versante penalistico
Sebbene possano individuarsi diverse ipotesi di rilevanza penale in materia, le principali fattispecie di reato che legislatore codicistico confeziona sono gli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p., in tema di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio. A tali fattispecie, il codice penale affianca gli artt. 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, in tema di impiego, riciclaggio e autoriciclaggio di opere d’arte, introdotti dalla L. 9 marzo 2022, n. 22.
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Il decreto antiriciclaggio
Il principale presidio operante in tema di antiriciclaggio è offerto dal D.Lgs. 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), che costituisce, ad oggi, il principale punto di riferimento del settore.
Pare ora opportuno passarne in rassegna i principali tratti salienti.
In prima battuta, giova precisare che il sistema di tutela offerto dall’atto normativo in esame è di natura amministrativa. Appaiono coerenti a tale fisionomia i plurimi richiami contenuti nel codice antiriciclaggio alla L. 698/1981, in tema di sanzioni amministrative.
Ciò posto, non può sfuggire all’attenzione dell’interprete la specialità della normativa AML, contenente svariate deroghe ai principi generali scolpiti dalla menzionata L.689/1981.
In particolare, il contributo si propone di analizzare l’applicazione del principio del favor rei nel sistema di cui al D.Lgs 231/2007.
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Il principio del favor rei
In sede di teoria generale del diritto, con l’inciso “favor rei” si indica un canone interpretativo teso ad individuare il trattamento giuridico, in concreto, più favorevole al soggetto agente (o reo).
Laddove, nel corso del tempo, due o più normative si siano avvicendate in un dato contesto, si pone il problema di individuare quella meno gravosa. Da ciò, si ricava la ratio sostanziale e garantista del canone in menzione.
A tal fine, si procede in prima battuta ad un’applicazione simulata ed alternativa dei regimi sanzionatori (previgente, intermedio, se applicabile, ed attuale), con l’irrogazione della minore tra le sanzioni determinate.
Nonostante si registrino opinioni dissenzienti, l’impostazione maggioritaria suggerisce l’applicazione della c.d. valutazione olistica. L’utilizzo di tale criterio implica che si consideri l’insieme delle norme, la loro interazione ed il contesto aggregato, piuttosto che l’analisi del singolo elemento o disposizione in modo isolato (c.d. valutazione atomistica). In altri termini, si considera il “tutto” (di qui l’utilizzo del termine olistico) come effetto complessivo delle norme sul caso concreto. La Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente prendere in considerazione il minimo ed il massimo edittali previsti, in quanto occorre individuare in concreto il regime complessivamente più favorevole, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico (cfr. Corte di Cassazione ord. n.29391 del 14 novembre 2024).
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Disciplina del favor rei
Il principio del favor rei è espressamente previsto in materia penale all’art. 25 comma 2 Cost.
Tuttavia, tale canone non è tradizionalmente ritenuto applicabile al sistema sanzionatorio amministrativo, cui la disciplina AML è ispirata. Infatti, l’impianto normativo di cui alla L. 689/1981 è ispirato al cardine del tempus regit actum. Secondo tale principio, ogni atto giuridico deve intendersi regolato dalla normativa vigente al momento in cui l’atto viene compiuto. Depone in tal senso anche l’analisi della più significativa giurisprudenza costituzionale, che esclude un obbligo generalizzato di applicazione della normativa più favorevole alle sanzioni amministrative (cfr. Corte Cost., sent. n. 193 del 20 luglio 2016). Tuttavia, il Giudice delle leggi ritiene che il principio del favor rei risulti applicabile agli illeciti amministrativi di natura “sostanzialmente penale” (cfr. Corte Cost. sentenza n. 63 del 21 marzo 2019). Per completezza, preme ricordare come il recepimento del canone del favor rei nella normativa AML ha indotto taluno a opinare nel senso della natura sostanzialmente penale delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2007. Di tale questione si darà conto in un apposito contributo.
Nonostante le premesse di cui sopra, questo principio è stato introdotto in ambito antiriciclaggio all’art. 69 comma 1 del D.Lgs. 231/2007. Ciò è avvenuto in virtù della riforma operata dal D.Lgs. n. 90/2017, che ha modificato e aggiornato l’apparato sanzionatorio originariamente previsto dalla normativa. In applicazione di tale disposizione, è possibile applicare una norma ad un fatto commesso prima della relativa entrata in vigore, ove quest’ultima risulti più favorevole.
La natura retroattiva della regola si pone in deroga ai principi generali vigenti in tema di successione di leggi nel tempo. Si allude all’art. 11 comma 1 delle c.d. preleggi, a mente del quale la legge dispone soltanto per l’avvenire.
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La portata del favor rei: le due tesi sul tappeto
La portata del canone in menzione è stata oggetto di un acceso dibattito, sviluppatosi ed evolutosi nel corso del tempo.
Una prima linea ermeneutica, sostenuta dal MEF, dall’Avvocatura dello Stato ed anche da alcune sentenze di merito, poggiava su un’interpretazione restrittiva del principio. I fautori di tale assunto ritenevano che il favor rei si sarebbe potuto applicare solamente ai procedimenti amministrativi non conclusi (cfr. Corte d’appello civile Roma, sent. n. 313 del 6 marzo 2018).
A tale lettura si è contrapposta la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione, Sez. II civile, sent. 8 agosto 2018, nn. 20647 e 20648, Corte di Cassazione ord. n.29391 del 14 novembre 2024), che ha offerto una lettura più ampia del principio.
Ad oggi, secondo tale impostazione, la fisionomia del favor rei nella disciplina antiriciclaggio si articola come segue.
In primo luogo, viene sancita l’invocabilità di tale principio nei procedimenti pendenti, anche in assenza di specifica impugnazione delle sanzioni, e anche in sede di legittimità, favorendo quindi una maggiore tutela del soggetto sanzionato. L’applicabilità d’ufficio, in virtù della sua ratio garantista, non si pone in conflitto con eventuali preclusioni processuali derivanti dalle regole in tema d’impugnazione.
Inoltre, si stabilisce l’applicabilità della nuova disciplina, se più favorevole rispetto alla vecchia, inclusa l’operatività dell’istituto del pagamento in misura ridotta, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017.
Si individua poi nell’irrogazione della sanzione, e non nella commissione del fatto, il momento da quale determinare la disciplina da applicare, ove più favorevole.
Infine, viene stabilita la piena operatività del principio anche quando le violazioni commesse anteriormente abbiano già formato oggetto di un provvedimento sanzionatorio.
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L’altro lato del favor rei: il principio dell’abolitio criminis
Il richiamato art. 69 comma 1 del codice antiriciclaggio scolpisce anche il principio dell’abolitio criminis, corollario del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/1981. Questo canone, di derivazione penalistica, stabilisce che nessuno possa essere punito per una condotta che non sia più prevista come illecita al momento dell’irrogazione della sanzione. In altre parole, viene stabilito che l’eventuale abolizione della fattispecie oggetto del procedimento, comporta, in capo all’ufficio competente, il dovere di archiviarlo, laddove ancora non sia concluso alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
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Conclusioni
Il principio del favor rei nella disciplina antiriciclaggio costituisce uno strumento di garanzia fondamentale, con effetti dirompenti sia sul piano sostanziale che procedurale.
La disamina appena offerta è principalmente volta a mettere in luce le specificità proprie della disciplina in esame.
Come illustrato, la legislazione AML talvolta deroga a importanti principi generali del sistema. Tale caratteristica si pone come una vera e propria cartina di tornasole, che prescrive all’operatore del settore di affidarsi a professionisti altamente specializzati per orientarsi nell’effettiva comprensione della normativa antiriciclaggio.