{"id":7920,"date":"2025-09-29T12:40:32","date_gmt":"2025-09-29T10:40:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jaera.it\/?p=7920"},"modified":"2025-09-29T12:40:32","modified_gmt":"2025-09-29T10:40:32","slug":"sulla-natura-delle-sanzioni-amministrative-del-decreto-antiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jaera.it\/blog\/sulla-natura-delle-sanzioni-amministrative-del-decreto-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Sulla natura delle sanzioni \u201camministrative\u201d del decreto antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<ol>\n<li>\n<h3>Premessa: le sanzioni antiriciclaggio in generale<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Le violazioni al cd. decreto antiriciclaggio sono presidiate da un duplice ordine di sanzioni, le quali possono assumere natura penale ed amministrativa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Alle disposizioni sanzionatorie \u00e8 dedicato l\u2019intero titolo V del D.Lgs 231\/2007, il quale, a sua volta, risulta suddiviso in due Capi.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">All\u2019interno del Capo I si individua l\u2019art. 55, rubricato espressamente \u201cfattispecie incriminatrici\u201d. Si tratta di una norma a pi\u00f9 fattispecie che individua diverse ipotesi, tutte connotate da un\u2019elevata decettivit\u00e0. Coerentemente alla loro maggiore offensivit\u00e0, il legislatore accorda alle fattispecie in esame un\u2019esplicita rilevanza penale. Ci proponiamo di dedicare un apposito contributo a tale disposizione, per procedere ad un\u2019analisi dettagliata della stessa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Al contempo, il Capo II contempla svariate ipotesi di sanzioni amministrative, agli artt. 56 ss.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il contributo si propone di indagare la concreta natura delle sanzioni da ultimo menzionate. A tal fine, si proceder\u00e0 mediante l\u2019ausilio di principi CEDU e costituzionali.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\n<h3>Introduzione alle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">A parere di chi scrive sembra indispensabile operare una premessa. Indagare la natura di sanzioni esplicitamente definite dalla norma come \u201camministrative\u201d parrebbe impresa esegetica confinante con la follia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Lo scopo dell\u2019analisi non \u00e8 quello di sottrarre tempo al lettore, n\u00e9 tantomeno quello di fornire una mera disamina di canoni interpretativi fini solamente a s\u00e9 stessi.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Al contrario, l\u2019indagine si giustifica in virt\u00f9 del corso interpretativo vigente in tema di sanzioni, a far data dalla celebre sentenza <strong>Engel<\/strong> del 1976 della Corte EDU. Nel celebre arresto, i giudici alsaziani approdano ad un vero e proprio mutamento di paradigma, giungendo a fondare il c.d modello sostanziale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si allude all\u2019affermazione del <strong>principio di indifferenza degli schemi nominali e formali<\/strong> utilizzati dagli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 1950, con specifico riguardo all\u2019<strong>ambito sanzionatorio<\/strong>. In altri termini, la Corte sovrannazionale giunge ad elaborare un\u2019<strong>autonoma nozione di \u201cpena\u201d e di \u201csanzione penale<\/strong>\u201d, diversa da quella accolta dagli ordinamenti interni e non fondata sulla mera qualificazione \u201cgiuridico formale\u201d. Da tale asserzione teorica consegue che una sanzione, dichiarata \u201camministrativa\u201d da parte di uno Stato aderente alla Convenzione, potrebbe essere ritenuta una vera e propria pena dalla Corte, al ricorrere di determinati indici.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si precisa che tale affermazione vale soltanto con riguardo a sanzioni non formalmente definite come penali. Al ricorrere della qualificazione di un illecito alla stregua di una \u201cpena\u201d, non si pone affatto la necessit\u00e0 di applicare le garanzie che l\u2019ordinamento predispone in materia. In tal caso, le guarentigie proprie della disciplina penale si intendono automaticamente estese al soggetto agente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Diverso \u00e8 il caso in cui si proceda all\u2019applicazione di sanzioni formalmente amministrative, ancorch\u00e9 molto severe od incisive. In tal caso, il destinatario di tali conseguenze sanzionatorie \u201cipermuscolari\u201d potrebbe risultare pregiudicato dalle scarne tutele apprestate dal diritto amministrativo. Di qui, si possono agilmente scorgere le ragioni del corso interpretativo vagliato dalla Corte EDU, la cui <strong>finalit\u00e0<\/strong> \u00e8 prettamente <strong>garantista<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Lo scopo perseguito dai magistrati di Strasburgo \u00e8 quello di pervenire all\u2019applicazione delle garanzie penali anche a seguito dell\u2019irrogazione di una sanzione amministrativa, purch\u00e9 essa risulti connotata da alcuni caratteri.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>\n<h3>Gli indici di una sanzione sostanzialmente penale: i criteri Engel<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">I criteri alla luce dei quali le misure punitive devono essere qualificate come penali sono stati enucleati nella menzionata sentenza <strong>Engel<\/strong> c. Paesi Bassi del 1976 e poi ribaditi in altri celebri casi: si tratta delle sentenze <strong>\u00d6zt\u00fcrk<\/strong> c. Germania del 1984 e <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#{%22fulltext%22:[%22grande%20stevens%22],%22itemid%22:[%22002-9415%22]}\"><strong>Grande Stevens<\/strong> e altri c. Italia del 2014<\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In particolare, con l\u2019ultimo degli arresti menzionati la Corte EDU ha sancito la natura di <strong>pene<\/strong> delle sanzioni Consob in materia di abusi e manipolazione del mercato, di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del TUF.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Inscritti nel solco dell\u2019approccio pragmatico e sostanzialistico di cui sopra, i c.d. criteri Engel (o Engel criteria) sono:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">1) la <strong>qualificazione giuridico-formale<\/strong> dell&#8217;infrazione nel diritto interno (o dell\u2019Unione) (c.d. criterio formale);<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">2) la <strong>natura<\/strong> dell&#8217;<strong>infrazione<\/strong> e degli <strong>interessi presidiati<\/strong> (c.d. primo criterio sostanziale);<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">3) il <strong>carattere<\/strong> o il grado di <strong>severit\u00e0<\/strong> della sanzione, ossia <strong>l\u2019afflittivit\u00e0<\/strong> della stessa (c.d. secondo criterio sostanziale).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si tratta di criteri tra di loro <strong>alternativi<\/strong> e non cumulativi, dal momento che risultano ispirati a diverse giustificazioni strutturali.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Al ricorrere del primo criterio e dell\u2019irrogazione di una pena, la Corte EDU si asterr\u00e0 da qualunque scrutinio ulteriore sul punto. Mentre \u00e8 al ricorrere delle ipotesi previste dal secondo e tal terzo criterio che la Corte potr\u00e0 qualificare come penali sanzioni che, negli ordinamenti interni, assumono una forma amministrativa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Illustrati i criteri Engel, possiamo ora calare in tale contesto le sanzioni disciplinate dagli artt. 56 ss. del D.Lgs. 231\/2007. Si tratta di un corredo di sanzioni eterogenee e distinte tra loro, che, tuttavia, per evidenti ragioni, non sar\u00e0 possibile attenzionare singolarmente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Da un lato, preme sottolineare la quasi totale mancanza di contributi dottrinali volti a sondare la natura del corredo sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231. Dall\u2019altro, la scarsezza di giurisprudenza relativa alla natura delle sanzioni di cui al codice antiriciclaggio rende difficoltoso orientarsi agevolmente in materia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Alla luce di ci\u00f2, si prover\u00e0 a rendere conto e ragione di alcuni orientamenti che potrebbero contendersi il campo.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>\n<h3>La tesi della natura amministrativa natura delle sanzioni antiriciclaggio<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Secondo una prima ricostruzione, quelle di cui al decreto antiriciclaggio potrebbero essere inscritte nel novero delle sanzioni puramente <strong>amministrativa<\/strong>. A sostegno di tale assunto potrebbero porsi due principali apparati argomentativi.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In primo luogo, potrebbe invocarsi il supporto del <strong>criterio<\/strong> <strong>letterale<\/strong>. Nell\u2019enfatizzare la lettera del decreto, che allude alla previsione di \u201csanzioni amministrative\u201d, si potrebbe concludere nel senso dell\u2019esclusione di un rilievo penale degli illeciti in commento. Tale impostazione risulterebbe avvalorata dalla presenza di incisi quali \u201csalvo che il fatto costituisca reato\u201d nel corpo di alcune disposizioni, come all\u2019artt. 58, commi 1 e 2. La presenza di clausole siffatte potrebbe indurre a ritenere esclusa la natura penale delle previsioni in commento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In secondo luogo, potrebbero richiamarsi taluni principi di diritto elaborati dalla <strong>Suprema Corte<\/strong> in ambito sanzionatorio. Si allude in particolare a quanto stabilito da Cass. Civ. sez. II, 26\/09\/2019, n.24081, secondo cui \u201c\u2026Nell&#8217;ordinamento del credito e della finanza\u2026 una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di Euro 5.000 ed il massimo edittale di Euro 500.000\u2026 non pu\u00f2 ritenersi connotata da una afflittivit\u00e0 cos\u00ec spinta da trasmodare dall&#8217;ambito amministrativo a quello penale\u201d. Da un\u2019analisi congiunta delle sanzioni di cui al decreto antiriciclaggio, sembrerebbe potersi osservare che il numero delle sanzioni pecuniarie superiori al massimale suindicato risulti del tutto minoritario.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tuttavia, a parere di chi scrive, le argomentazioni appena illustrate si prestano a molteplici critiche e presentano fallacie di non poco momento. In primo luogo, come gi\u00e0 osservato, la mera qualificazione formale di una sanzione come amministrativa non esime l\u2019interprete da un\u2019indagine sostanziale sulla natura della stessa, alla luce dei criteri Engel. Inoltre, l\u2019applicazione di un mero calcolo aritmetico per sondare la natura di una sanzione pare non bastevole, necessitando l\u2019impiego di un\u2019analisi pi\u00f9 approfondita ed attenta.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>\n<h3>La tesi della natura sostanzialmente penale delle sanzioni antiriciclaggio<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Sul versante opposto, \u00e8 possibile individuare una linea interpretativa che conclude nel senso della natura sostanzialmente penale delle sanzioni in esame. Militano il tal senso una pluralit\u00e0 di argomenti.<\/p>\n<h4>5.1 Prima argomentazione: gli interessi presidiati dal D.lgs. 231\/2007<\/h4>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In primo luogo, pare difficilmente confutabile la circostanza secondo cui le <strong>sanzioni<\/strong> di cui al decreto antiriciclaggio <strong>presidino interessi generali e valori particolarmente rilevanti<\/strong> per l\u2019ordinamento. Espliciti in tal senso risultano i commi 1 e 2 dell\u2019art. 2 del decreto. Infatti, gli illeciti ivi previsti mirano a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, sono volte a proteggere il mercato ed il sistema finanziario nel suo complesso. In tal senso poggiano anche gli ultimi approdi a cui \u00e8 giunta la Suprema Corte con riguardo alla natura dell\u2019art. 648 bis c.p. In particolare, secondo i Giudici il reato di riciclaggio deve ritenersi plurioffensivo, poich\u00e9 volto a presidiare, oltre al patrimonio, beni giuridici come l&#8217;amministrazione della giustizia, l&#8217;ordine pubblico e l&#8217;ordine economico-finanziario.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In secondo luogo, possono individuarsi cospicue sanzioni prive di qualsivoglia finalit\u00e0 risarcitoria, elaborate secondo una <strong>logica puramente deterrente e repressiva<\/strong>. Infatti, da un esame della casistica emerge come, al ricorrere di conseguenze meramente afflittive, si possa concludere per la natura penale della sanzione. Al contrario, misure volte a ripristinare lo status quo ante o a riparare lesioni patrimoniali potrebbero considerarsi indici altamente probabili di esclusione del carattere di pena.<\/p>\n<h4>5.2 Seconda argomentazione: lo &#8220;stigma sociale&#8221;<\/h4>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In aggiunta, \u00e8 possibile riscontrare sanzioni dotate di un <strong>elevato grado di afflittivit\u00e0<\/strong>, alla luce della misura dell\u2019importo pecuniario edittale. Si pensi alla previsione di cui all\u2019art. 4 lett. b dell\u2019art. 58, in tema di violazioni gravi, ripetute o sistematiche produttive di un vantaggio economico per i <strong>soggetti obbligati vigilati<\/strong>. A tal fine, la norma prevede l\u2019irrogazione di una sanzione pecuniaria fino ad 1.000.000 di euro per vantaggi indeterminabili. Si allude anche all\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 62 comma 1, in analogo contesto ma con riferimento agli intermediari bancari e finanziari. La disposizione contempla la possibilit\u00e0 di applicare sanzioni fino a 5.000.000 di euro ovvero <strong>pari al 10% del fatturato complessivo annuo<\/strong>, quando tale importo percentuale sia superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato sia determinabile.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per di pi\u00f9, la normativa prevede ipotesi di particolarmente severe in tema di <strong>misure interdittive. <\/strong>Si allude all\u2019ipotesi di cui 62 comma 3, secondo cui le Autorit\u00e0 di vigilanza del settore possono disporre l\u2019applicazione della misura di <strong>interdizione dallo svolgimento della funzione o dell&#8217;incarico di amministrazione, direzione o controllo dell&#8217;ente<\/strong>, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. Ci\u00f2 con riguardo alle ipotesi di cui al comma 2 della norma in commento. Un simile effetto \u00e8 previsto anche ai sensi dell\u2019art. 64 comma 4 con riferimento a determinate violazioni gravi perpetrate dai <strong>distributori od esercenti nel comparto del gioco<\/strong>. In aggiunta, pu\u00f2 menzionarsi il <strong>meccanismo di cancellazione dagli elenchi di cui agli artt. 112-bis e 128-undecies TUB<\/strong>, ordinato al ricorrere di violazioni gravi, previsto dall\u2019art. 65 comma 7. Infine, si richiama il disposto di cui all\u2019art. 66 comma 1, che, al ricorrere di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, contempla <strong>l\u2019irrogazione automatica dell\u2019interdizione dalla funzione fino a 5 anni<\/strong>. Ci\u00f2, unitamente alla <strong>pubblicazione con modalit\u00e0 telematiche del relativo decreto di condanna<\/strong> per un analogo periodo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In tal senso, la Corte EDU, nel valutare la possibile rilevanza penale di una sanzione, valorizza l&#8217;impatto sociale e personale sulla persona conseguente all\u2019irrogazione della stessa. In particolare, \u00e8 opportuno valutare le conseguenze sanzionatorie sulla base del criterio del c.d. <strong>stigma sociale <\/strong>che deriva dalla pubblicit\u00e0, dalla gravit\u00e0 morale e dall&#8217;effetto di esclusione pubblica della sanzione.\u00a0 Alla luce di quanto osservato, sembra che le misure di cui sopra possano essere qualificate come altamente impattanti sulla dimensione umana, sociale e professionale del soggetto sanzionato.<\/p>\n<h4>5.3 Terza argomentazione: la presenza del principio del favor rei nella normativa AML<\/h4>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Infine, un indice di cui tenere conto nell\u2019analisi in esame \u00e8 l\u2019introduzione del principio del <strong>favor rei<\/strong> nella disciplina di cui al D.Lgs. 231\/2007, di cui abbiamo dato conto nel contributo di cui al <a href=\"https:\/\/www.jaera.it\/il-favor-rei-nella-normativa-aml\/\">link<\/a>. Nella sua versione attuale, l\u2019art. 69 comma 1 richiama un presidio tipico del diritto penale e sostanzialmente estraneo al sistema delle sanzioni amministrative. Tale rilievo risulta significativo nell\u2019avvalorare la natura sostanzialmente penale del sistema sanzionatorio di cui al decreto.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>\n<h3>La tesi mediana<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tutto ci\u00f2 premesso, appare preferibile sostenere una tesi mediana tra le due ora proposte. Da un lato, concludere nel senso della natura puramente ammnistrativa delle sanzioni di cui al decreto AML sembra insoddisfacente e contrario al principio di effettivit\u00e0 della tutela. Dall\u2019altro, parrebbe eccessivo ritenere che tutte le ipotesi previste dal decreto debbano essere inscritte nel novero delle sanzioni penali. Cos\u00ec, le ipotesi di cui agli artt. 58 e 62 potrebbero contenere indici sufficienti, al fine di qualificarle come \u201cpene camuffate\u201d. Mentre altre fattispecie sanzionatorie non conterrebbero parametri di sicura rilevanza, al fine di sondarne un\u2019eventuale natura penale.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si ritiene necessario valutare ogni fattispecie come ipotesi a s\u00e9 stante, alla luce dei criteri Engel gi\u00e0 indicati.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>\n<h3>Le conseguenze della natura sostanzialmente penale di una sanzione<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La natura sostanzialmente penale di una sanzione comporta l&#8217;applicazione non solo delle garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (CEDU), ma anche delle garanzie costituzionali interne. Superate le argomentazioni offerte nella sentenza n. 43 del 2017 ed il relativo sistema dualistico, la Corte costituzionale ha infatti affermato l\u2019adesione alla tesi del c.d. modello <strong>monistico<\/strong> con la <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2021\/68\"><strong>sentenza 68 del 2021<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In particolare, il Giudice delle leggi ha affermato che una sanzione siffatta debba godere delle medesme guarentigie previste per le sanzioni penali nell&#8217;ordinamento nazionale. Da ci\u00f2 discende la necessit\u00e0 di applicare, da un lato, i principi di legalit\u00e0, giusto processo e altre tutele previste dagli artt. 6 e 7 CEDU. Dall\u2019altro, quella di assicurare la tutela offerta dai principi costituzionali italiani, come il canone di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all\u2019art. 3 Cost., il principio di legalit\u00e0 penale ed i suoi corollari di cui all\u2019art. 25 e tutti gli altri cardini propri del sistema penale.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>\n<h3>Conclusioni sulla lettura da offrire al sistema delle sanzioni antiriciclaggio<\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il contributo ha messo in luce alcuni indici potenzialmente idonei a consentire l\u2019ingresso di alcune sanzioni di cui al D.Lgs. 231\/2007 nel novero delle \u201cpene camuffate\u201d, elaborate dalla CEDU. Laddove tali argomentazioni dovessero essere condivise nelle aule di giustizia, le conseguenze di sistema sarebbero dirompenti. Infatti, pare evidente come l\u2019eventuale applicazione delle garanzie penali, conseguente all\u2019irrogazione di sanzioni AML, potrebbe offrire maggiore tutela agli operatori del settore.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019impossibilit\u00e0 di prevedere gli arresti giurisprudenziali sul punto, sembra opportuno suggerire comportamenti di cautela.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In conclusione, come appena dimostrato, non c\u2019\u00e8 dubbio che un approccio consulenziale in materia meramente ricognitivo della normativa interna risulterebbe vano, stante l\u2019importanza della prospettiva multilivello e della padronanza del diritto eurounitario.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa: le sanzioni antiriciclaggio in generale Le violazioni al cd. decreto antiriciclaggio sono presidiate da un duplice ordine di sanzioni, le quali possono assumere natura penale ed amministrativa. 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