Consorzi e disciplina AML. Analisi critica del regime applicabile

Consorzi e disciplina AML. Analisi critica del regime applicabile

Nel dibattito sulla conformità antiriciclaggio, l'inquadramento dei consorzi richiede un massiccio sforzo interpretativo.

Su questo profilo, spesso si genera confusione tra due piani differenti. Da un lato, l'assoggettamento del consorzio agli obblighi operativi primari del D. Lgs. 231/2007, ossia quelli di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati. Dall'altro, l'obbligo, di matrice europea e nazionale, di trasparenza e comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese.

Si tratta di piani distinti, le cui regole d'ingaggio mutano radicalmente a seconda della tipologia consortile. Ci si riferisce, in particolare, alla distinzione tra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna.

1. Il perimetro degli obblighi primari AML: adeguata verifica e conservazione dei dati

Sotto il profilo soggettivo, il consorzio in quanto tale non rientra, nella generalità dei casi, tra i soggetti obbligati primari, ai sensi degli artt. 3 e ss. del D. Lgs. 231/2007.

Infatti, secondo la regola generale, qualora il consorzio nasca come struttura di servizio, centro di costo o strumento di coordinamento operativo fra imprese, esso non deve ritenersi gravato dagli obblighi di identificazione della clientela (CDD), né dall'istituzione di un Archivio Informatico Unico (AIU) o sistemi analoghi di conservazione dei dati antiriciclaggio. Tali obblighi restano confinati, eventualmente, in capo ai singoli consorziati, qualora questi ultimi rivestano individualmente la qualifica di soggetti obbligati (es. banche o imprese di assicurazione consorziate).

Tuttavia, la regola di cui sopra incontra un'eccezione nel caso in cui il consorzio svolga un'attività finanziaria qualificata. Infatti, laddove il consorzio svolga, in via principale o accessoria ma rilevante, attività rientranti nel perimetro dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 deve ritenersi sottoposto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati. Costituiscono esempi di tal fatta i consorzi di garanzia-fidi o i veicoli finanziari che erogano credito o servizi di pagamento. In tal caso, il consorzio diviene soggetto obbligato a tutti gli effetti. Logico corollario è l’applicazione integrale delle norme su adeguata verifica e conservazione.

2. Il nodo del titolare effettivo

Il punto di maggiore complessità, oltre che fonte frequente di equivoci interpretativi, riguarda l'obbligo di individuare e comunicare il titolare effettivo.

A tal proposito, un fraintendimento diffuso è quello di ritenere che, qualora un ente non sia un soggetto obbligato primario, tale profilo esoneri ugualmente anche dall’obbligo di comunicare i dati dei propri titolari effettivi. Questo assunto risulta essere giuridicamente infondato.

L'obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese non grava solo sui soggetti obbligati AML, ma si estende a una platea più ampia di entità giuridiche private, tra cui rientrano a pieno titolo i consorzi.

3. Distinzione concettuale

Per comprendere i meccanismi in cui si declina l'obbligo di individuazione del titolare effettivo si applichi ai consorzi, occorre partire dalla partizione dottrinale, che distingue tra:

A. Consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.)

Questi consorzi, nonostante la loro natura di enti privi autonomia patrimoniale perfetta, rivestono una propria soggettività giuridica nei rapporti con i terzi. Infatti, in considerazione della loro organizzazione strutturata verso l'esterno e della loro assimilabilità ai soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 231/2007, sono tenuti all'individuazione e alla comunicazione dei propri titolari effettivi al Registro delle Imprese.

Per quanto attiene ai criteri di calcolo della titolarità effettiva, occorrerà verificare con grande attenzione la presenza di eventuali situazioni di controllo della compagine consortile (ad esempio, quote di partecipazione dei consorziati, patti parasociali, maggioranze assembleari o poteri di nomina del CdA ecc.).

B. Consorzi con attività interna (o di puro coordinamento)

I consorzi interni operano esclusivamente nei rapporti interni tra i consorziati, regolando la cooperazione, la ripartizione dei costi o l'esecuzione interna delle commesse, senza porsi come centro autonomo di imputazione negoziale verso i terzi.

Ciò posto, anche nei consorzi con attività interna, dotati comunque di una propria veste organizzativa associativa, sussiste l'obbligo concettuale e normativo di individuazione del titolare effettivo. A tal fine, occorrerà individuare le persone fisiche che, in ultima istanza, controllano o traggono beneficio dalle decisioni strategiche ed economiche del consorzio, anche attraverso i consorziati partecipanti. Tale interpretazione risulta confortata anche da uno studio specialistico del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC – Reg. nr. 0010687/2024 del 01/10/2024).

Preme precisare che, sul piano applicativo della comunicazione al Registro delle Imprese, si registrano talvolta difformità applicative o orientamenti restrittivi da parte di alcune Camere di Commercio. Tali letture, basate sulla natura meramente interna della struttura o sull'assenza di un'iscrizione d'impresa assimilabile alle società di capitali, non appaiono conformi allo spirito della normativa. Di conseguenza, un approccio prudenziale e conforme alla ratio della disciplina AML, impone di effettuare comunque un'attenta istruttoria interna per mappare i titolari effettivi, poiché l'esenzione non può essere dedotta in via automatica.

4. Conclusioni e raccomandazioni operative

In sintesi, il quadro normativo si articola su due binari paralleli:

  • I consorzi, salve le eccezioni di cui sopra, sono generalmente esentati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati in archivio, non essendo destinatari primari delle norme antiriciclaggio.
  • Tuttavia, gli enti consortili risultano pienamente sottoposti agli obblighi di comunicazione dei dati dei Titolari Effettivi. Tale lettura implica il superamento dell’assunto secondo cui l'assenza di obblighi di "soggetto obbligato" comporti un'immunità totale in materia di trasparenza proprietaria.

In conclusione, un'attenta attività di due diligence sulla struttura consortile e sui patti che legano i consorziati rimane l'unico scudo efficace contro il rischio di sanzioni e contestazioni da parte delle Autorità di Vigilanza.

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